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Comune di Ramacca
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O R D I N A N Z A
N. 27 del 22 Maggio 2008
OGGETTO: Campagna antincendi estivi 2008.
I L S I N D A C O
Ravvisata la necessità, durante la stagione estiva, di provvedere con criteri uniformi alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei luoghi o depositi di materie infiammabili in dipendenza di accensioni od esplosioni;
Visti gli artt. 17, 57 e 29 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n.773;
Visti gli artt. 71 e 73 della Legge sui LL.PP. 20 marzo 1865 n.2248 all.F;
Visti gli artt. 423, 423 bis, 424, 425 e 449 del Codice Penale;
Vista la L.R. 6 aprile 1996, n.16, come modificata ed integrata dalla L.R. 14 aprile 2006, n.14;
Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n.353;
O R D I N A
A decorrere dal 01 giugno al 30 settembre 2008:
1) - Tutti i proprietari di lotti di terreno all'interno del centro abitato, o nelle immediate vicinanze, hanno l'obbligo di eseguire il decespugliamento e la ripulitura degli stessi, mantenendoli sgombri da cespugli ed erbe secche, nonché da altra materia combustibile.
2) - Tutti i proprietari o conduttori di fondi limitrofi alle strade ed alle trazzere ricadenti nel territorio comunale hanno l'obbligo di eseguire il decespugliamento e la ripulitura dei loro terreni mantenendoli sgombri da cespugli ed erbe secche, nonché da altra materia combustibile fino a metri 20 dal ciglio stradale. Tale distanza deve essere raddoppiata lungo gli stradali dove sono incorso lavori di bitumazione. Gli inadempienti saranno considerati responsabili di danni che dovessero verificarsi per inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di legge, saranno denunziati ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
3) - E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di:
- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici in aree boschive cespugliose, nei campi ove vi siano covoni, nei luoghi destinati a depositi di materie infiammabili, o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- usare motori, fornelli ed inceneritori che producono faville o brace nelle aree boschive , cespugliose o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- fumare, nonché, gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigarette o qualunque tipo di materiale acceso, nei boschi e nelle aree in presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, ecc.;
- effettuare fermate degli automezzi a caldo in prossimità di materiale vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie, o altro materiale combustibile nelle aree agricole;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste o solennità, in aree diverse da quella appositamente individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con il Comando di Polizia Municipale.
4) - Il Distaccamento Forestale territorialmente competente, cui occorre rivolgersi preventivamente, può autorizzare i proprietari e i conduttori di terreni, non compresi tra i boschi e le macchie di cui all'art.1 della L.R. n.13/99, a procedere, nelle prime ore mattutine ed in assenza di vento, alla bruciatura di stoppie e simili o di residui di lavorazione raccolti in aree nette da qualsiasi residuo di materiale vegetale, a condizione che:
- siano prese tutte le misure precauzionali atte a rendere improbabile l'eventuale propagazione del fuoco in aree non controllate;
- vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco, dando inizio alla bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di attenti operatori fino al totale spegnimento delle fiamme;
- vengano, in ogni caso, attuate tutte le misure di sicurezza nelle modalità dettate in fase autorizzativi dallo stesso Distaccamento Forestale.
5) - E' consentito l'uso di macchine operatrici per le lavorazioni agricole, a condizione che vengano osservate le seguenti norme:
- il tubo di scarico dei motori termici deve essere munito di schermo parafaville;
- il combustibile per le macchine operatrici deve essere posto in aree ripulite dal materiale vegetale, nelle quali è assolutamente vietato fumare o accendere fuochi;
- il rifornimento delle macchine deve essere fatto a motore spento;
- sulle macchine operatrici devono essere collocati idonei estintori.
6) - ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prodigarsi, nei limiti del possibile e con ogni dovuta cautela, affinché si agevoli l'operato del personale impegnato nelle eventuali fasi di spegnimento di un incendio nelle campagne e nei boschi.
7) - Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da € 51,65 (Euro Cinquantuno/65) ad € 258,23 (Euro Duecentocinquantotto/23) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come prescritto dall'art.40, comma 3°, della Legge Regionale n.16/96, ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo. In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette, verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.
8) - Chiunque avvisti un incendio è obbligato a dare immediata comunicazione al Corpo Forestale o ai Vigili del Fuoco o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri:
N. 115 - Vigili del Fuoco;
N. 1515 - Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale;
N. 093326310 - Distaccamento Forestale di Caltagirone;
N. 095 654381 - Comando di Polizia Municipale.
La Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica, del Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
IL SINDACO
Rag. Gianni Antonio Malgioglio